Sentenze: le novità dal 6 al 10 novembre 2017
Questa settimana:
- Responsabilità: il lavoro di equipe;
- Infortuni sul lavoro e visita medica di controllo;
- Legge 104/1992 e trasferimento del dipendente
10 Novembre 2017
Cassazione Penale – Sezione IV - Sentenza n. 50038 del 31 ottobre 2017: Il medico che lavora in equipe non può sottrarsi dalla responsabilità per il danno provocato a un paziente nel corso di un intervento chirurgico limitandosi a dare la colpa al sanitario che ha agito prima. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza 50038/2017 del 31 ottobre scorso con cui i giudici hanno ricordato cosa comporta, dal punto di vista della responsabilità professionale, la cooperazione tra più sanitari: è fondamentale che ciascun medico e membro dell'équipe osservi gli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune.
Secondo la Corte, anche se il comportamento colposo è stato tenuto da un altro sanitario, il medico che effettua un intervento in équipe non può invocare il principio di affidamento, neppure se le singole attività non sono contestuali. A ognuno è chiesto il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza richiesti dalle mansioni specificamente svolte.
In più, ogni medico deve osservare gli obblighi che derivano dalla convergenza di tutte le attività svolte dal gruppo verso l’unico e comune fine. La responsabilità, infatti, per i giudici “persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità”.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 25650 del 27 ottobre 2017: Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia. L'art. 5 della legge 300/1970 stabilisce che il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato dal datore di lavoro soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. La norma dell'articolo 5 L. 300/1970 riguarda anche l'ipotesi in cui l'infermità dipenda da infortunio sul lavoro. Con tale sentenza si è intervenuti sulla normativa in materia ribadendo la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio.
Cassazione Civile - Sezione Lavoro - sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017: La legge 104 del 1992 pone dei limiti per quanto riguarda il trasferimento del dipendente. A sottolinearlo la Corte di Cassazione, che ha sottolineato quali sono i vincoli riguardanti il trasferimento di un lavoratore che usufruisce dei permessi stabiliti dalla legge 104/92 in caso di assistenza a familiari disabili. I giudici nello specifico hanno chiarito che il dipendente in questione non può essere trasferito in una sede di lavoro nuova nel caso in cui non sia prevista una nuova attività produttiva. Il rifiuto del lavoratore inoltre non rende legittimo il licenziamento.
Perché il divieto scatti, secondo i giudici, è necessario che ci sia un mutamento geografico del luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa. Inoltre nella valutazione del trasferimento di chi usufruisce della legge 104/92, non si può fare riferimento al concetto di unità produttiva espresso dall’art. 2103 del codice civile. Questo perché il dipendente gode di un particolare regime di protezione, che ha come primo obiettivo quello di tutelare il diritto del congiunto a mantenere le condizioni di assistenza invariate.
Il trasferimento dunque è possibile solo in casi estremi, in cui l’azienda possa provare la presenza di un’esigenza organizzativa e produttiva. In tale situazione dovrà essere il datore di lavoro a provarne in modo chiaro l’esistenza.