Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 43123/2017
Condanna per medico che ha omesso visita a domicilio per malato terminale

20 Settembre 2017

Il Dpr n. 41/1991, art. 13, comma 3, (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi della L. n. 833/1978, art. 48) prescrive che: “Durante il turno di guardia il medico è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure – ove esista – dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto”.