Tribunale Perugia - Sez. II - sentenza n. 1094/2017
Contagio da emotrasfusione infetta

22 Giugno 2017

Tale orientamento, prende spunto dall'istituto, non codificato, della c.d. compensatio lucri cum damno, in forza del quale se dal fatto dannoso derivino (anche) conseguenza economiche favorevoli, di queste deve tenersi conto nella liquidazione del danno, sottraendole dal risarcimento, finalizzato a ristabilire la situazione in cui il danneggiato si sarebbe venuto a trovare ove il fatto dannoso non si fosse verificato.