Sentenze: le novità dal 24 al 27 luglio 2017

Questa settimana:
- Consulenza tecnica non rientra tra incarichi extra istituzionali
- Articolo 18 Ccnl dirigenza medica: giurisdizione ordinaria
- Responsabilità medica e linee guida
- Autorizzazione struttura di radioterapia

28 Luglio 2017

Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza n. 3513 del 2017: La consulenza tecnica non rientra tra gli incarichi cui fa riferimento l’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 (in materia di incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi),. Ciò si afferma anzitutto con riguardo al soggetto che conferisce gli incarichi che è l’Autorità giudiziaria ovvero il giudice o il P.M., e quindi un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l’art. 53 d.lgs. 165/2001 si riferisce. Ciò va affermato poi anche con riguardo alla natura intrinseca dell’incarico, che non costituisce l’oggetto di un contratto di prestazione d’opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia.

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza n. 3358/2017 - Confermata la giurisdizione ordinaria nella fattispecie conferimento incarico ex articolo 18 del Ccnl della dirigenza medica. Manca un’autentica procedura concorsuale; è stata svolta la sola valutazione dei curricula, seppure alla base di criteri predefiniti, all’esito della quale la Commissione, assegnati dei punteggi (peraltro tutti identici, pari a 15, per i tre candidati), ha stilato un elenco degli idonei alla selezione, poi approvato dal Commissario straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. Quello idoneativo è un giudizio, espresso dall’Azienda per il tramite della Commissione in termini numerici o anche con giudizi sintetici, sulla potenziale capacità del candidato, più o meno spiccata, a rivestire l’incarico dirigenziale e non certo il prodotto di una ponderazione valutativa, relativa al suo bagaglio di conoscenze teoriche, all’esito di una autentica procedura selettiva, di stampo concorsuale, articolata in specifiche prove e vertente su singole materie.

Corte di Cassazione Penale – Sentenza n. 33770/2017 - : L’inosservanza dei protocolli può determinare la condanna anche in applicazione della nuova recente legge sulla responsabilità dei medici. Il nesso tra negligenza e morte del paziente può sussistere anche se il decesso avviene quasi un mese dopo l’intervento.

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza n. 2448/2017 : E’ illecito il diniego all’autorizzazione di una struttura di radioterapia. Il blocco delle nuove autorizzazioni è giustificato, a condizione che: (a) il fabbisogno non sia ancora stato quantificato; (b) oppure, pur essendo stato quantificato il fabbisogno, le strutture già definitivamente o provvisoriamente accreditate, sommate a quelle autorizzate e già in esercizio e interessate ad ottenere l’accreditamento, appaiano in grado di coprirlo interamente. Può ulteriormente ammettersi che, nel calcolo delle strutture idonee a coprire il fabbisogno, rientrino anche le strutture pubbliche eventualmente programmate, anche se non ancora operanti. Qualora, invece, nonostante la considerazione di tutte le predette strutture, permanga una parte di fabbisogno insoddisfatto, verrebbe meno una adeguata giustificazione del blocco, perché impedire l’ingresso di nuovi operatori nel settore comporterebbe una limitazione dell’offerta di prestazioni sanitarie a fronte di una domanda destinata a rimanere insoddisfatta.