Sentenze: le novità dal 5 al 9 giugno
Questa settimana:
- Assegnazione codice al pronto soccorso
- Responsabilità: le mansioni del singolo membro dell’equipe
- Cceps: designazione dei componenti
- Responsabilità medica: come vigilare sul paziente
09 Giugno 2017
Corte di Cassazione – III Sezione Penale - Sentenza n. 26922/2017: L'accertamento del nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno cagionato al paziente è una questione, nella pratica, molto complessa. Nel caso di specie analizzato dalla Corte di Cassazione, si trattava di giudicare il caso di un errore di assegnazione del codice durante il triage al pronto soccorso che aveva causato la morte di un paziente.Con la sentenza n. 26922/2017, i giudici hanno fornito delle indicazioni rilevanti per valutare la riconducibilità di un evento dannoso a un'ipotesi di responsabilità medica. Ai fini dell'accertamento dell'imputazione causale di un determinato evento è fondamentale sviluppare un ragionamento esplicativo che prenda in esame tutte le particolarità del caso concreto e chiarisca cosa sarebbe accaduto se l'imputato avesse tenuto il comportamento richiestogli dall'ordinamento (nella specie l'apprezzamento delle reali condizioni del paziente, sia al suo arrivo in pronto soccorso sia successivamente).
Corte di Cassazione – IV Sezione Penale - Sentenza n. 27314/2017: La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri. Occorre cioè accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell’altro componente dell’equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.Tuttavia non si può trasformare l’onere di vigilanza, specie in settore specialistico, in una sorta di obbligo generalizzato (e di impraticabile realizzazione) di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di - addirittura- invasione negli spazi della competenza altrui (così va letto il passaggio della decisione che ha addebitato al medico di non essersi fatto consegnare gli occhiali per controllare anch’egli la manovra effettuata dall’altro operatore, pur non rientrante nella sua diretta competenza).
Tar Lazio – I Sezione - Sentenza n. 3793/2017: I ricorrenti censurano la designazione da parte dal Consiglio superiore della sanità di un componente effettivo e di un componente supplente della CCEPS, in quanto ciò non garantirebbe, per le medesime ragioni che hanno portato la Corte costituzionale ad abrogare la parte di disciplina riguardante la nomina di diretta derivazione ministeriale, l’indipendenza e l’autonomia dei designati.Il Collegio ritiene invece che nell’ambito della discrezionalità riconosciuta dall’art. 17 d.l.c.p.s. n. 233/1946, il Consiglio superiore abbia deciso di esercitare il potere di nomina di un componente effettivo e di uno supplente della CCEPS scegliendo due tra i suoi membri di diritto (e, segnatamente, due direttori generali del Ministero della Salute), non incide negativamente sull’imparzialità e terzietà del collegio giudicante, non sussistendo un vincolo di collegamento tra i componenti così selezionati e il Ministero della salute e, conseguentemente, non essendo ravvisabile una alterazione, anche solo potenziale, dell’autonomia decisionale dei soggetti prescelti.
Corte di Cassazione – III Sezione Civile - Sentenza n. 13266/2016: A partire dal 2003 i magistrati accordano il risarcimento di ingenti danni conseguenti a prestazioni sanitarie erogate presso un ospedale, in occasione di un parto in cui viene alla luce una piccola affetta da paralisi cerebrale con tetraplegia spastica (purtroppo riconosciuta totalmente invalida e con necessità di assistenza continua): nel 2016 la Cassazione pone fine al caso di responsabilità sanitaria.La prevenzione dei danni gravi alla persona si attua improntando la condotta medica a prudenza e cautela, preparazione tecnica ineccepibile, vigilanza, tempestività, rispetto del paziente.Sono queste le mancanze professionali che legittimano l'azione risarcitoria da parte di chi, senza colpe, si trova a subire danni così rilevanti.