Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 1807/2014
Svolgimento di funzioni primariali

14 Aprile 2014

In materia sanitaria, lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell'aiuto, oltre il periodo di giorni 60 per anno solare, attribuisce al sanitario il diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello tabellare iniziale spettante alla posizione funzionale superiore, nonché alla variazione del trattamento previdenziale, a prescindere dall'adozione di un formale atto di incarico da parte dell'Amministrazione. Non è infatti concepibile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito.