Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 3330/2014
Sostituzione nell'esercizio di funzioni primariali

02 Luglio 2014

In materia sanitaria, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, si può prescindere dalla previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell’organo a ciò competente nel solo caso di sostituzione nell’esercizio delle funzioni primariali, per cui, se da un aiuto sono esercitata funzioni primariali in via di fatto su di un posto vacante, per poter conseguire il trattamento retributivo corrispondente all’attività in concreto svolta non occorre un formale provvedimento di assegnazione alla relativa funzione.