Tar Puglia Bari - Sezione I - sentenza n. 124/2017
L'equipollenza tra titoli di studio non può essere stabilita dal Giudice

09 Febbraio 2017

Non è ammissibile ritenere sussistente l'equipollenza tra titoli sulla base di una sorta di "proprietà transitiva" o di equipollenza derivata senza che il suddetto interscambio tra l'una e l'altra specializzazione comporti una "vanificazione" della stessa normativa in tema di equipollenza ed affinità.