Tribunale Frosinone - Sez. I - sentenza 21 giugno 2016
Crediti nei confronti delle Asl
21 Giugno 2016
Luogo dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei crediti nei confronti delle ASL è sempre la sede dell'ufficio di tesoreria, sicché, venendo a mancare il presupposto per la configurabilità della mora ex re (obbligazione da eseguirsi nel domicilio del creditore), ed attesa la natura querable del debito, non è consentita la decorrenza degli interessi moratori, né del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. se non per effetto dell'atto di costituzione in mora.