Cassazione Penale - Sez. II - sentenza n. 52007/2016
Guardia medica: la retribuzione qualifica la truffa in assenza del medico

06 Dicembre 2016

La circostanza che la prestazione lavorativa sia stata dal punto di vista retributivo erogata 'forfettariamente' non fa venir meno, sul piano della giustificazione causale, la rilevanza dell'inadempimento parziale e, dunque, l'ingiustizia del profitto avuto di mira. Invero, la misura del monte retributivo stabilito a forfait non prescinde affatto dalla durata oraria complessiva della prestazione, straordinari inclusi.