Sentenze: le novità dal 12 al 16 dicembre 2016
Questa settimana: indennità di esclusività e raggiungimento dei cinque anni di servizio, tassazione 20% sull’attività intramoenia, causa di servizio, responsabilità casa di cura privata ed ospedale pubblico, fondi, permessi legge 104 e grado di parentela.
16 Dicembre 2016
Tribunale di Perugia – Sentenza n. 451-452/2016: Con due recenti pronunce, rese in vertenze patrocinate dall’Anaao-Assomed a favore dei propri iscritti, il Tribunale di Perugia, Sezione lavoro, ha riconosciuto l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti nel periodo 2011-2014 (art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ed art. 16, comma 1, lett. b, d.l. 98/2011, convertito con Legge 111/2011) allo scatto dell’indennità di esclusività previsto al raggiungimento dei 5 anni di servizio. Peraltro, tali pronunce hanno specificato che, per sottrarsi al predetto periodo di blocco, occorre che si verifichi un evento straordinario della dinamica retributiva, individuato nel conferimento di un nuovo incarico professionale di cui all’art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 1998-2001 (“che il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell’indennità di esclusività non è automatico; che esso è condizionato al conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo che, almeno sotto il profilo dei margini di autonomia, non potrebbe essere assegnato a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio”). Dunque, le pronunce in esame ribadiscono i principi già espressi a suo tempo nella circolare 10.02.2011 della Conferenza Regioni e Province autonome, la quale escludeva dal predetto blocco delle retribuzioni, il “conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno; a titolo esemplificativo: - assegnazioni di incarichi dirigenziali (…)”. Da tale principio discende il corollario che lo scatto spetta e decorre dal momento del conferimento del nuovo incarico e non da quello del compimento dell’anzianità lavorativa dei 5 anni, la quale costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente per l’attribuzione del medesimo scatto.
Consiglio di Stato – Sentenza n. 4924/2016: ha respinto il ricorso promosso dalla Regione Umbria e dal Ministero con il quale chiedevano l’annullamento della sentenza del TAR Umbria n. 19/2015 che a sua volta aveva accolto il ricorso contro la tassazione del 20% sulle prestazioni libero-professionali in regime di intramoenia
Tar Lazio Roma –Sezione I bis – Sentenza n. 11280/2016: Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono infatti farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. Il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause di servizio, si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale o che esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate.
Tribunale di Bari –Sezione stralcio – Sentenza del 6 luglio 2016: In ordine alla responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di privata assistenza o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente, a livello normativo, sono equivalenti gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.
Tar Calabria – Sentenza n. 1087/2016 : La mancanza di fondi non giustifica il mancato pagamento. In caso di persistente mancato pagamento, verrà nominato un commissario ad acta che dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Cassazione Civile –Sezione Lavoro – Sentenza 18950/2016: I giudici, percorrendo la strada di una letterale interpretazione del disposto normativo, giungono alla conclusione che le 2 ore al giorno di permesso ex lege 104, sono un permesso fruibile in via esclusiva dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre, anche adottivi, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino gravemente disabile. La disciplina in esame non consente perciò di applicare ai familiari di una persona con handicap in situazione di gravità quanto previsto per i genitori, questo anche nella descritta ipotesi in cui il familiare richiedente sia appunto il figlio. Rimane in capo al figlio il diritto di usufruire, per la madre, dei tre giorni al mese di cui all’art. 33, comma 3, frazionabili in 18 ore mensili; mai dei riposi orari riservati ai lavoratori che assistono ai figli minori di tre anni