Tar Lombardia - Sezione III - sentenza n. 583/2016
Razionalizzazione della continuità assistenziale
Illegittimo l'operato della Asl nella razionalizzazione della continuità assistenziale
24 Marzo 2016
L’art. 64 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, stabilisce che la competenza a stabilire il fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola Asl è della Regione e non dell’Asl. In secondo luogo è chiaro che un diverso rapporto medico/popolazione, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali.