Corte d'Appello Lecce - sentenza 20 aprile 2016
Guardia medica - Rifiuto di atti di ufficio o interruzione di pubblico servizio
20 Aprile 2016
Tenendo presenti le omissioni perpetrate e come le stesse avessero lo specifico scopo di evitare indebite interruzioni nell'espletamento del servizio di assistenza sanitaria, non c'è dubbio che il medico, unico incaricato del servizio di Guardia Medica, ne ha sicuramente e consapevolmente prodotto, con la sua condotta omissiva, l'interruzione. Con tale condotta è stato chiaramente integrato il delitto di cui al comma 1 dell'art. 340 c.p..