Cassazione Penale - Sez. V - sentenza n. 16678/2016
Solo lesioni colpose se il medico esegue un intervento senza il consenso informato
21 Aprile 2016
Dev’essere escluso il dolo di lesioni volontarie nella condotta del medico che ometta di informare adeguatamente il paziente circa i rischi dell’intervento chirurgico a cui lo sottopone e circa le alternative praticabili e l’obbligo d’acquisizione del consenso informato alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare, trattandosi di obbligo imposto per consentire la partecipazione libera e consapevole del paziente al programma terapeutico che lo riguarda e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo.