Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 11631/2016
Necesssario accertare se la distocia di spalle fosse prevedibile
18 Marzo 2016
Il giudice, libero di valutare tutti gli atti processuali e, quindi, anche gli esiti di una perizia, non può, perché peritus peritorum, disattendere una serie di concordi conclusioni provenienti da plurime fonti qualificate, sulla base della propria scienza personale perché diversamente significherebbe sminuire e porre nel nulla la competenza altrui frutto di anni di studi specialistici. In linea di principio, il giudice che non voglia adagiarsi sulle conclusioni peritali che non lo convincono, non può disattenderle sulla base della propria scienza personale derivante da incerte e generiche letture di testi destinati ad un indifferenziato pubblico e, quindi, neppure, specialistiche.