Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 23352/2014
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04 Giugno 2014

Il tema della qualificazione giuridica da conferirsi all'uso di un mezzo di comunicazione del quale l'agente pubblico abbia il possesso per ragioni dell'ufficio o del servizio è stato prevalentemente affrontato con riguardo all'effettuazione di chiamate telefoniche per ragioni personali. La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.