La frequenza ai corsi di formazione oltre l’orario di lavoro vale come straordinario - SANITA'24

Le ore che i dipendenti pubblici impegnano frequentando i corsi di formazione voluti dall'ente devono essere considerate a tutti gli effetti come lavorative. Ne consegue che l'eventuale superamento del normale orario giornaliero deve essere equiparato alle prestazioni di lavoro straordinario. È questo un principio di carattere generale che si deve applicare ai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, come emerge dalle risposte fornite dall’Aran.

21 Marzo 2016

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