Cassazione Penale - Sez. II - sentenza n. 3893/2016
La patologia preesistente non esclude né riduce la colpa del medico
29 Febbraio 2016
La Suprema Corte si è occupata della questione se la condotta colposa del medico, che ha causato un danno da ipossia al feto durante il parto, possa essere eliminata o proporzionalmente ridotta a causa di una pregressa patologia invalidante. Nel ribadire la validità del principio causale puro, pur all'esito di un accertamento della sussistenza del nesso di causalità condotto sulla base del criterio del "più probabile che non", si è in particolare negata, con riferimento al complesso caso di responsabilità medica l'ammissibilità della comparazione tra causa umana (imputabile) e causa naturale (non imputabile), potendo essa configurarsi solo tra comportamenti umani colpevoli.