Cassazione Lavoro - sentenza n. 3065/2016
Legge 104 e periodo di comporto

17 Febbraio 2016

“La fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza o malattia (non essendo questa una condizione prevista dalla legge) ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro”. Pertanto non è licenziabile la dipendente che, finito il periodo di comporto per malattia, non si presenta al lavoro a seguito di precedente richiesta di fruizione del permesso ex lege 104/1992, la cui applicazione era stata ottenuta dalla lavoratrice durante il periodo di comporto. La sentenza riguarda una lavoratrice privata ma è applicabile anche al lavoro pubblico.