Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 2177/2016
Responsabilità medica. Inadempimento dell'obbligo formativo
04 Febbraio 2016
La Corte di Cassazione ha affermato che non adempie all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.