Tar Toscana - Sezione II - sentenza n. 204/2014
Responsabilità professionale nel laboratorio clinico
Confermata la titolarità esclusiva di medici, biologi e chimici nell'assunzione della responsabilità professionale nel laboratorio clinico
04 Febbraio 2014
Il TAR Toscana ha affermato che la legge riserva al direttore del laboratorio la verifica di attendibilità dei risultati e la firma dei referti, confermando anche l’illegittimità di ordini di servizio che facciano ricadere “sui tecnici compiti e responsabilità che non competono loro come effettuare, durante l’orario di reperibilità dei medici prestazioni di competenza medica come la sottoscrizione dei referti delle analisi, pur essendo essi del tutto privi di cognizioni in materia”.