Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 43988/2013
Responsabilità medica equipe: attività collega sia conosciuta
28 Ottobre 2013
La Cassazione ha chiarito che, fermo restando il principio per cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, è necessario verificare se il contributo reso dall'imputato gli sia concretamente rimproverabile sul piano soggettivo. Pertanto, il fatto che il sanitario sia specialista della materia, e come tale in grado di valutare compiutamente la correttezza delle tecniche operatorie adottate, è soltanto una delle premesse dell'attribuzione dell'illecito, dovendo pur sempre essere accertato se egli abbia avuto la concreta possibilità di conoscere e valutare l'attività svolta da altro collega, di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio.