Tribunale Avezzano - sentenza 18 agosto 2010
Solo il rispetto delle legis artis evita la responsabilità penale del medico

18 Agosto 2010

È innegabile che le imprescindibili statuizioni espresse in riferimento al rapporto di causalità materiale nei reati omissivi impropri si prestano ad operare anche sul piano della causalità della colpa, vale a dire in relazione a quel nesso normativo che deve sussistere tra la violazione del dovere oggettivo di diligenza e l'evento concretamente verificatosi affinché detto evento possa essere imputato a colpa del soggetto. È necessario, quindi, che anche nell'accertamento del quid pluris che caratterizza questo particolare rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento si verifichi che l'inosservanza della regola precauzionale di condotta, qualunque ne sia la fonte, costituisca - con elevata probabilità logica ed alta credibilità razionale, in termini di rassicurante certezza processuale - proprio la causa dell'evento concretamente verificatosi.

Scarica il testo della sentenza