Tribunale Roma - Sez. VIII - sentenza 24 ottobre 2009
La forma dei contratti stipulati da ordini dei medici

24 Ottobre 2009

Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e dagli enti pubblici, anche quando agiscono iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, conseguendo alla mancanza di tale requisito la inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico della pubblica amministrazione stessa senza che rilevi la eventuale esistenza di una delibera autorizzatoria dell'organo collegiale dell'ente, costituendo tale deliberazione mero atto interno e preparatorio del negozio, che richiede l'incontro della volontà dei contraenti nella forma sopra indicata.

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