Tribunale Benevento - sentenza 29 settembre 2008
Trasferimento non punitivo
29 Settembre 2008
Ai fini delle legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è necessaria, ma anche sufficiente, una congrua motivazione circa la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità e il comportamento o la situazione del dipendente interessato, situazione da poter essere risolta con l'allontanamento dello stesso. Lo specifico provvedimento di trasferimento, trovando la sua ragione nello stato di disfunzione dell'unità operativa, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la sua legittimità prescinde dalla colpa del lavoratore, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.