Tribunale Verona - sentenza 14 novembre 2007
Dichiarazioni alla stampa del dirigente Asl
14 Novembre 2007
Il Tribunale è pervenuto alla condivisa conclusione che all'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una pubblica amministrazione con un dirigente, debba conseguire l'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, con conseguenze reintegrazione a norma dell'art. 51 comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Non sono dunque applicabili al caso di specie le disposizioni che regolano il licenziamento del dirigente privato, in quanto "la disciplina della dirigenza privata non è...sovrapponibile a quella della dirigenza pubblica". "La disciplina del recesso dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici non è dunque quella dell'art. 2118 c.c. propria dei dirigenti privati, ma segue canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici con qualifica impiegatizia, in coerenza con tradizionale stabilità del rapporto di pubblico impiego".