Tribunale Monza - Sez. I - sentenza 6 giugno 2005
Responsabilità per colpa professionale

06 Giugno 2005

In materia di responsabilità per colpa professionale sanitaria, al criterio della certezza degli effetti della condotta si sostituisce quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli.
La responsabilità del medico, qualora la sua prestazione professionale non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, deve essere valutata alla stregua dell'art. 1176 comma 2 c.c.
La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà. In ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che provochi un danno per omissione di diligenza; la sussistenza della negligenza va valutata in relazione allo specifico impegno richiesto al debitore qualificato dall'art. 1176, comma 2, c.c. .

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