Corte d'Appello Bologna - sentenza 26 aprile 2006
Reperibilità attiva e passiva: effetti economici
26 Aprile 2006
Nel caso di reperibilità attiva, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario; nel caso di reperibilità passiva, coincidente con giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La norma contrattuale fonda il diverso trattamento fra le due ipotesi (reperibilità attiva e passiva) attribuendo rilievo alla circostanza che, in caso di reperibilità seguita da chiamata in servizio, il dipendente rende effettivamente una prestazione di lavoro durante una giornata festiva che determina, nell'ambito della settimana di riferimento, il superamento dell'orario di lavoro settimanale di 36 ore e che dà, quindi, luogo a lavoro straordinario da remunerare secondo le modalità previste dal contratto o da compensare con un giorno di riposo. Nell'altra ipotesi, di reperibilità non seguita da chiamata in servizio, il lavoratore non rende una prestazione di lavoro ma ha soltanto l'obbligo di rimanere a disposizione.