Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 22652/2013
Doverosità della profilassi trombo embolica
27 Maggio 2013
La Suprema Corte ha annullato la sentenza assolutoria rinviando il giudizio nuovamente in Appello per una ulteriore valutazione della vicenda anche sul presupposto che la stretta contestualità dei due eventi, operazione alle vene ed ictus, è altamente indicativa di un nesso di causalità non riconosciuto nei precedenti gradi. I giudici di primo grado e d’appello si sarebbero limitati ad escludere la riconducibilità sul piano causale dell'ictus all'intervento chirurgico non accompagnato dalla doverosa profilassi trombo embolica, sulla base della rilevata assenza di elementi clinici idonei ad accertare l'insorgenza di trombosi venosa profonda in conseguenza dell'operazione alle vene ed individuando come ipotesi alternativa la malformazione cardiaca della paziente che in realtà ha solo inciso sulla direzione impressa al trombo, verso il distretto encefalico anziché verso quello polmonare, e non sulla sua formazione.