Cassazione Lavoro - sentenza n. 4688/2011
Pronta disponibilità non ha ricadute psicofisiche sul dipendente
25 Febbraio 2011
All'obbligo di mera disponibilità ad una eventuale prestazione non può attribuirsi una idoneità ad incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore tale da configurare una violazione di norme generali. Il compenso per l'obbligo di pronta disponibilità non seguito da effettiva attività lavorativa non può che essere lasciato alla contrattazione collettiva.