Cassazione Lavoro - sentenza n. 10826/2010
Disciplina della trasformazione rapporto in part-time

05 Maggio 2010

La Corte di Cassazione ha respinto l'impugnazione proposta dalla logopedista dipendente part-time al 50% di una Ausl, avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda, avanzata nei confronti di detta Azienda, avente ad oggetto l'annullamento del licenziamento intimatole, per non aver comunicato di aver operato come psicologa in un centro, e per la declaratoria della valenza offensiva del recesso con il ristoro, in via equitativa, del danno morale arrecatole. I giudici di appello, sottolineavano come la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 58, avesse sancito che in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, come avvenuto in concreto, il dipendente era tenuto a comunicare all'amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio dell'attività lavorativa o la variazione dell'attività lavorativa, la mancata comunicazione nonché le comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di accertamenti ispettivi, costituivano giusta causa di recesso.

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