Cassazione Lavoro - sentenza n. 23038/2010
Condotta antisindacale
12 Novembre 2010
Il requisito dell'attualità della condotta antisindacale o il perdurare dei suoi effetti, essenziale nell'azione di repressione di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970, deve intendersi nel senso che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.