Cassazione Lavoro - sentenza n. 15058/2009
Certificazione di malattia
26 Giugno 2009
Nella vicenda di causa, la contestazione disciplinare alla base del licenziamento intimato, riguardava la modalità della certificazione medica inviata dal dipendente per giustificare l'assenza per malattia che, secondo il datore di lavoro, sarebbe stata irrituale in quanto proveniente da un medico non facente parte del Ssn con conseguente, asserita, irregolarità formale. La Corte di Cassazione ha affermato che la detta irregolarità non poteva ritenersi sussistente, in quanto la Legge n. 300/1970 [cd. Statuto dei Lavoratori], non prescrive che la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore debba essere rilasciata da "un sanitario del Ssn".