Cassazione Lavoro - sentenza n. 23062/2007
Svolgimento di incarichi temporanei

05 Novembre 2007

Il divieto imposto dal Dpr n. 484/1996, art. 4 per cui non è possibile che uno stesso sanitario sia titolare di due distinti incarichi a tempo indeterminato viene derogato, almeno parzialmente, per la continuità assistenziale, ossia per i servizi di guardia medica che debbono essere comunque assicurati per garantire in ogni momento l'assistenza medica per i casi di emergenza, e che, pur se obbiettivamente gravosi non interferiscono come tempi con le prestazioni ordinarie di un rapporto convenzionato.

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