Cassazione Lavoro - sentenza n. 23480/2007
Scelta in buona fede del primario

12 Novembre 2007

Dal carattere fiduciario della scelta, che, a livello normativo, trova un adeguato bilanciamento nella responsabilità manageriale, si desume con chiarezza l'inesistenza di un dovere di motivazione comparativa tra i diversi aspiranti, il che vale a togliere ogni rilievo al fatto che l'atto di nomina del prescelto sia stato accompagnato dalle indicazioni delle specifiche ragioni che hanno indotto a dargli la preferenza sugli altri aspiranti. Infatti, tale circostanza, di per sé non dimostra che l'amministrazione abbia preventivamente autolimitato il proprio potere negoziale e si sia assunta un obbligo in tal senso già nella fase di scelta del dirigente sanitario di struttura complessa.

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