CassazioneLavoro - sentenza n. 4434/2006
Guardia medica e compenso aggiuntivo
Al medico di guardia medica non spetta il compenso aggiuntivo oltre il tetto delle 104 ore
28 Febbraio 2006
In tema di compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il Ssn, la previsione di un tetto massimo di ore nella base di calcolo alla stregua delle fonti attributive del relativo diritto – l'art. 58, comma 4, Dpr 484/1996 e l'art. 17, comma 1, lett. d), Dpr 41/1991 – non è in contrasto con il precetto di cui all'art. 36 Cost., che si riferisce soltanto al rapporto di lavoro subordinato e non è applicabile con riguardo a prestazioni d'opera professionale autonoma, ancorché svolta nell'ambito di un rapporto di parasubordinazione, né con i criteri direttivi fissati dall'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992, nel testo vigente “ratione temporis”, in ordine ai contenuti della formazione secondaria costituita dagli accordi sindacali da recepire nei decreti presidenziali.