Cassazione Lavoro - sentenza n. 13331/2002
Personale sanitario convenzionato
12 Settembre 2002
L'art. 13 della legge n. 498/1992, che prevede che i contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale stipulati dalle istituzioni sanitarie operanti nel Ssn sono sottratti agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere rapporti di subordinazione, non preclude l'accertamento giurisdizionale di una situazione reale di svolgimento del rapporto caratterizzata dalla subordinazione, in contrasto con il contenuto formale del contratto, potendo peraltro solo in relazione a tale opzione ermeneutica affermarsi la legittimità costituzionale del citato art. 13.