Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 12686/2011
Responsabilità dei sanitari ancorata alle probabilità di successo

09 Giugno 2011

Se, secondo un criterio probabilistico, l'opera del medico avrebbe potuto evitare il danno, allora sussiste la responsabilità medica. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, “nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”, al contrario del processo penale dove, invece, la regola è quella della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Scarica il testo della sentenza