Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 3283/2008
Diritto dei medici specializzandi e limite della prescrizione
12 Febbraio 2008
L' essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati comunque costituisce una conseguenza immediata e diretta dell'illecito integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato.