Cassazione Civile - ordinanza n. 14198/2005
Prestazioni sanitarie - giurisdizione ordinaria
06 Luglio 2005
La controversia tra una struttura di cura privata ed un'azienda sanitaria locale concernente il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, poiché non attiene alla validità o alla determinazione del contenuto della convenzione intercorsa tra il soggetto privato e l'Asl, ma solo al corrispettivo preteso dal privato concessionario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha ritenuto che, dopo la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7, legge n. 205/2000, pronunciata dalla Corte costituzionale, per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, escluse le indennità, canoni ed altri corrispettivi, ritorna ad essere applicabile il criterio di riparto della giurisdizione.