Corte dei Conti - Sez. III centrale d'Appello - sentenza n. 520/2010
Indennità di esclusività non va restituita se non c'è colpa grave

09 Settembre 2010

Un medico universitario, direttore di struttura operativa dipartimentale, veniva condannato in primo grado al pagamento di oltre 46.000 euro a favore di una azienda ospedaliera universitaria per “indennità di esclusività” percepita. La vicenda traeva origine da una segnalazione di espletamento di attività lavorativa “privata” presso alcune cliniche, in violazione del rapporto di lavoro in regime di esclusività instaurato con l'Azienda. Il medico è stato assolto in appello per insussistenza del requisito della colpa grave nel comportamento tenuto come desunta nel primo grado dal “livello intellettuale e conoscitivo” del sanitario, considerato talmente “elevato” da non poter non consentirgli di aver ben presente e comprensibile l'assetto normativo della materia ed i valori ad essa sottesi.

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