Corte dei Conti - Sez. Giur. Lombardia - sentenza n. 323/2009
Mobbing nel pubblico impiego

07 Maggio 2009

Gli studiosi in materia hanno sottolineato che l'attività “mobbizzante” può anche non essere di per sé illecita od illegittima od immediatamente lesiva, dovendosi considerare la sommatoria dei singoli episodi che nel loro insieme tendono a produrre il danno nel tempo ed in effetti l'ingiustizia del danno deve sempre essere ricercata valutando complessivamente i diversi atti. La Corte dei Conti ha ritenuto sanzionabile la condotta del dirigente per aver rivestito i tratti caratteristici della colpa grave in quanto assunta allo scopo di sanzionare la dipendente in contrasto con le disposizioni in materia di mansioni nonché con i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

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