Corte dei Conti - Lombardia Sez. contr. - deliberazione n. 57/2008
Contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione - art. 21 CCNL 2002-2005
22 Luglio 2008
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), non è possibile estendere alla colpa grave la copertura assicurativa di un rischio principale (colpa lieve) posto legittimamente a carico dell'ente stipulante, e ciò anche se il premio per tale estensione è a carico degli organi (amministratori e dipendenti) interessati. Per la copertura di tali rischi, dovranno essere conclusi separati contratti direttamente tra la compagnia e i singoli soggetti, con oneri economici a carico di questi ultimi.