Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 3770/2005
Nessun assegno al dottore che "retrocede"
12 Luglio 2005
Il medico, che nel passaggio da un ospedale all'altro, decide volontariamente di “retrocedere” dalla qualifica di aiuto primario di ruolo a quella di assistente a tempo definito perde il diritto all'assegno ad personam previsto dal Dpr n. 130/1969 in caso di mobilità.