Tar Sicilia Palermo - Sezione I - sentenza n. 875/2011
Illegittimo sbarramento regionale alla sanità privata

06 Maggio 2011

Il rapporto tra sistemi nazionali d'assistenza sanitaria e concorrenza è, nel quadro europeo, diversificato. La diversità dei modelli organizzativi dei servizi sanitari nazionali non viene messa in discussione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, al contrario, afferma che gli Stati possono opzionare come meglio credono il proprio modello organizzativo di assistenza e sicurezza sociale. In alcuni Stati, la sanità pubblica è finanziata esclusivamente dalle imposte; altrove, sono in vigore sistemi misti finanziati in buona parte attraverso la costituzione di rapporti di tipo assicurativo, supportati sussidiariamente dal ricorso al gettito fiscale”. La conformità al diritto europeo impone, tuttavia, che, una volta optato per un modello misto pubblico-privato, la presenza privata venga regolata in modo conforme ai principi di trasparenza, obiettività e proporzionalità.