Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 1553/2002
Rapporti convenzionali con operatori sanitari privati

18 Marzo 2002

I rapporti convenzionali con operatori sanitari privati, come quelli posti in essere con gli addetti al servizio di guardia medica, “non costituiscono titolo per rivendicare eventuali differenze retributive quale effetto della realizzazione di un rapporto di fatto”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in appello della Asl n. 11 di Fermo contro un gruppo di medici, incaricati del servizio di guardia, che avevano chiesto l'accertamento della costituzione di un rapporto di pubblico impiego con la Asl ''sulla base dell'asserita sussistenza dei tipici caratteri rivelatori”, e la condanna dell'Ente alla corresponsione delle differenze retributive e all'assolvimento degli oneri previdenziali.