Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2553/2002
Retribuibilità delle mansioni superiori

13 Maggio 2002

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 24 comma 3 l. reg. Lombardia 2n. 25/1990, per contrasto con l'art. 36 cost., nella parte in cui, prendendo atto della situazione esistente presso le Asl lombarde ed, in attesa dello svolgimento dei concorsi per la copertura dei posti di dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale di nuova istituzione nella pianta organica, consente al personale, che abbia già svolto per almeno tre anni le funzioni di responsabile del servizio di assistenza sociale, di continuare a svolgerle mantenendo la posizione funzionale ed il trattamento economico di cui è titolare nonché le indennità connesse all'esercizio di tali funzioni, affermando il principio della non retribuibilità delle mansioni superiori, ancorché conferite su posto vacante con formale provvedimento ed in conformità a quanto previsto da una specifica disposizione di legge.