Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza n. 2940/2002
Non trasmettibilità delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie

28 Maggio 2002

Le autorizzazioni sanitarie regionali all'esercizio di case di cura private, per l'importanza degli interessi pubblici coinvolti (presidiati dall'art. 32 Cost.), sono rilasciate ob rem ac personam, nel senso che il rilascio è subordinato alla contestuale presenza di requisiti soggettivi (legati alla professionalità e moralità del titolare) ed oggettivi (ancorati all'idoneità della struttura). In considerazione di ciò, ovvero del carattere fiduciario dell'autorizzazione, il titolare deve coincidere con la persona del gestore, con la conseguenza che la stessa autorizzazione non è trasmissibile ex se mediante negozi privatistici.