Corte Costituzionale - sentenza n. 338/2003
Non si possono vietare terapie per scelte politiche
14 Novembre 2003
Le Regioni non possono determinare terapie sanitarie sulla base di semplici valutazioni politiche, senza una adeguata verifica delle conoscenze scientifiche e sperimentali acquisite. Sulla base di tale principio la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due norme di una legge piemontese motivando che “le scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso a determinate terapie non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica.”