Cassazione Lavoro - sentenza n. 14573/2012
Rapporto di lavoro subordinato e professione medica
20 Agosto 2012
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che in presenza di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare, anche negli orari, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo deve essere effettuata secondo il principale parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro. L'esistenza di tale variabile di riferimento deve essere accertata o esclusa mediante il ricorso ad elementi sussidiari.